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FISCALITÀ DEL TRUST

La fiscalità del Trust prevede diversi aspetti cha la rendono unica e complessa rispetto ad altri istituti giuridici.

Questo è uno dei motivi per cui una struttura professionale e articolata è necessaria nella costituzione e nell'amministrazione del Trust.

Un trust é normalmente soggetto all'imposizione fiscale del Paese in cui ha la propria residenza, sia per l'imposizione diretta che per quella indiretta.

 

Particolarmente, per quanto riguarda l'imposizione indiretta (IVA, imposta di Registro, Imposta di bollo, ecc.) i momenti impositivi riguardano:

  • L'Atto istitutivo

  • L' Atto di destinazione (ovvero di dotazione in trust)

  • Le operazioni effettuate durante l’esistenza del trust

  • il trasferimento di beni o diritti al beneficiario o beneficiari finale

L'Agenzia delle Entrate, tramite una circolare nel 2007 ha dato precise disposizioni in merito alla fiscalità del Trust, da cui traspare che la costituzione di un trust o l’aggiunta di beni in un trust già istituito, possa rivelarsi un vantaggio che, pur nel pieno rispetto delle norme vigenti, merita di essere sfruttato.

Un cenno va anche fatto all'imposta di successione. Come più volte confermato dalla giurisprudenza italiana (andando così a sanare il contrasto sorto nelle precedenti pronunce), il momento impositivo non è l’atto di dotazione (conferimento dei beni in trust), bensì quello dell’effettivo trasferimento dei beni o diritti dal trustee ai beneficiari finali.

Ciò significa che al momento dell'istituzione del trust, l'imposta di successione non é dovuta.

Per quanto riguarda, invece, l'imposizione diretta, il Trust, da molti anni ormai, é considerato un soggetto passivo IRES.  L'attribuzione di tale imposta é attribuita:

  • direttamente al trust, nel caso in cui i beneficiari non abbiano diritti a pretendere prestazioni (trust opaco), che é la situazione più auspicabile.

  • direttamente ai beneficiari (trust trasparente), in caso contrario.

Image by Olga DeLawrence
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