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Trust: "Dopo di Noi" - Benefici per figli disabili

I benefici fiscali previsti dalla legge sul “Dopo di noi” si applicano solo se lo stato di disabilità grave risulti certificato alla data di istituzione del trust. Ove comunque ne venga attestata la preesistenza, si può richiedere il rimborso della maggiore imposta versata.



I genitori di figli disabili hanno oggi uno strumento in più grazie alla legge sul “Dopo di noi” (L. 112/2016), la quale disciplina in materia di assistenza alle persone con disabilità grave e prive del necessario sostegno familiare, favorendo l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave oltre che specifici benefici fiscali. Un trust in favore di persone con disabilità grave permette di usufruire di agevolazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 2, commi 47-53, Dl 262/2006, di imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché di imposta di bollo. L'articolo 6, comma 1, L. 112/2016 contempla un principio di generale esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust a favore di persone con disabilità grave ex articolo 3, comma 3, L. 104/1992, che sia stata accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge. Detta esenzione avrà valore dal momento dell'istituzione del trust e seguirà anche nel caso di scioglimento del trust qualora alla morte del beneficiario disabile il patrimonio residuo torni al disponente. Per poter beneficiare delle previsioni agevolative introdotte dalla L. 112/2016, è necessario il rispetto di altre condizioni, quali:

  • indicazione della finalità nell'atto istitutivo del trust;

  • istituzione del trust con atto pubblico;

  • individuazione nell'atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave, nonché delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite;

  • individuazione nell'atto istitutivo degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee.

È altresì necessario che l'atto istitutivo preveda quanto segue:

  • gli esclusivi beneficiari del trust sono le persone con disabilità grave come definita per legge;

  • il patrimonio conferito nel trust sia destinato esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;

  • l'individuazione, nell'atto istitutivo, del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte nell'atto istitutivo del trust;

  • il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;

  • la destinazione del patrimonio residuo.


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