Un trust appartenente alla categoria dei trust “commerciali” necessita di applicare regole per la determinazione del reddito dello stesso: esaminiamo il caso di trust holding residente in Italia e opaco che svolge attività commerciale.

L'art. 73, comma 1, del dpr n. 917/1986 (Tuir) annovera i trust (residenti e non) tra i soggetti passivi Ires. La norma distingue i trust, a seconda della tipologia di attività esercitata, come enti commerciali o enti non commerciali.
Il secondo comma dell'articolo 73 a sua volta distingue tra i trust con beneficiari di reddito individuati, (trust trasparenti) e i trust senza beneficiari di reddito individuati (trust opachi).
Su queste basi analizzeremo il regime fiscale dei trust holding residenti in Italia, opachi e che svolgono attività commerciali. Il trustee può stabilire, a sua totale discrezione, l'attività che ritiene più adeguata a conseguire lo scopo del trust. In questo caso l'attività svolta definirà la natura commerciale (o meno) dello stesso.
Bisogna notare che l'attività di detenzione delle partecipazioni non è mai riconducibile ad attività commerciali. Si definiscono quindi trust commerciali quelli che agiscono come holding dinamiche quindi uno svolgimento reale di attività economiche tra cui quelle di direzione e coordinamento oltre che di supporto/finanziamento alle partecipate.
Il reddito complessivo del trust, in questo caso, sarà considerato reddito di impresa da qualsiasi fonte provenga ed assume particolare rilevanza dove il trust sia opaco, in quanto l'Agenzia delle Entrate precisa che:
“per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata”.
Il trust holding domestico e opaco che esercita attività commerciali potrà accedere ai benefici della partecipation exemption (pex) di cui all'art. 89 del Tuir, e quindi i dividendi percepiti dal trust saranno assoggettati a una imposizione dell'1,20%, e le eventuali successive erogazioni ai beneficiari di porzione dei beni in trust e/o dei proventi dei trust non costituiranno un evento imponibile in capo ai primi.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che “la successiva devoluzione (dei redditi) ai beneficiari, al termine individuato, non avrà più carattere reddituale, bensì patrimoniale”.
Un orientamento già sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 48/E del 6 giugno 2007, nella quale l'ufficio chiarisce, sulla base del divieto di doppia imposizione di cui all'art. 163 del Tuir, che “i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima dell'individuazione dei beneficiari non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione”.