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Il Trust e gli interessi meritevoli di tutela

Il trust è uno strumento estremamente duttile che può adeguarsi praticamente a qualunque tipo di esigenza, purché questa sia conforme alla normativa e sia diretto a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.


Il concetto di “interesse meritevole” non è ovviamente esplicitato in maniera chiara e precisa (né potrebbe esserlo), ma è chiaro il principio fondamentale: le parti possono concludere contratti (ma, per estensione, anche atti diversi dai contratti) “atipici” purché siano diretti a realizzare questi interessi, la cui mancanza può sicuramente causare la nullità dell’atto (o del contratto).


Chiari esempi di interesse meritevole di tutela sono, parlando di trust, la destinazione dei beni all’interno del trust per il sostegno all’educazione e all’avviamento al lavoro di soggetti deboli (come definiti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni) o anche semplicemente la tutela e gestione dei beni familiari per un’eventuale prematura dipartita dei disponenti a favore dei discendenti.


Con particolare riferimento al trust, fino a pochi anni fa, ogni qual volta un trust era oggetto di citazione legale, l’attore richiedeva sempre l’analisi degli interessi perseguiti dal trust, in quanto esso era ritenuto uno strumento atipico del nostro ordinamento (ciò con particolare riferimento al trust interno, cioè un trust, disciplinato da una legge straniera, in cui il disponente, i beni conferiti, i beneficiari ed il trustee siano residenti in Italia).

Recentemente, tuttavia, la Corte di Cassazione, specialmente con la sentenza del 19 aprile 2018 n.9637, si è espressa riguardo ai trust e agli interessi meritevoli di tutela affermando che il trust è ora un istituto tipico del nostro ordinamento e come tale, non bisognoso di tutela in termini di meritevolezza dell’interesse.


Ciò sta a significare che, come viene riportato in tale sentenza, la legge 16 ottobre 1989, n. 364 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja, ha dato “cittadinanza, se così si può dire, nel nostro ordinamento a questo strumento”. Per suddetta ragione, il giudice non ha più la necessità di valutare se ogni trust sia meritevole di tutela e che quindi risponda al giudizio previsto dall’articolo precedentemente citato.


Questa decisione può comportare alcuni cambiamenti relativi al giudizio di questo strumento:


- I trust interni godranno di maggior tutela dalle argomentazioni che negano la cittadinanza di tale strumento.

- Si accresce la tutela sui rimedi verso disposizioni pregiudizievoli dei diritti dei terzi, come ad esempio i creditori. Rimane peraltro impregiudicata la possibilità di agire contro determinati trust, ma con una maggior difficoltà.


Ovviamente, da un punto di vista pratico, non ci dovrebbero essere conseguenze particolarmente destabilizzanti. Infatti, i trust che non si pongono a difesa di interessi meritevoli di tutela potranno essere sanzionati dall'ordinamento italiano tramite la valutazione di conformità all'ordine pubblico, la verifica della causa concreta, l'illiceità per diretta violazione di norma imperativa o dell'ordine pubblico, o con l'ausilio della frode alla legge.

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