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Il trust per soggetti deboli bisognosi di tutela: la soluzione italiana

L’aumento dell’aspettativa di vita delle persone con disabilità si è allungata notevolmente negli ultimi anni, aprendo a nuove sfide per le famiglie, le comunità, i governi e la società in generale. L’obiettivo da raggiungere insieme è quello di garantire un’alta qualità di vita a queste persone anche in età più avanzata nel caso in cui il genitore dovesse venire a mancare.


Nella maggior parte dei casi, la famiglia ha l’onere di garantire l’assistenza al disabile, e questo fa si che i servizi di assistenza pubblici per soggetti deboli siano inadeguati. Questo è il principale motivo per il quale le famiglie di queste persone si sentono in dovere di trovare un modo per tutelarli e permettergli di vivere la miglior vita possibile.


Nel luglio del 2016, è stata promulgata la legge “Dopo di Noi” (L. 112/2016) proprio per aiutare ed accompagnare i soggetti con disabilità durante la loro vita. Uno dei principali strumenti che deve essere considerato assolutamente adatto nel raggiungimento di tale obiettivo è il trust, mezzo che si sta facendo conoscere in Italia solo ultimamente.


In questo caso, i trust presentano vantaggi sia per il disponente che per il beneficiario. Essi svolgono il fondamentale compito di pianificazione di aspetti economici, finanziari e patrimoniali delle diverse tipologie di assistenza attivabili immediatamente o successivamente. Dove l’obbiettivo principale, in questo caso, come riportato in precedenza, rimane quello di tutelare la continuità delle cure e dell’assistenza alle persone con disabilità anche nei casi di premorienza dei familiari.


Ai fini tributari, la costituzione di un trust garantisce importanti agevolazioni fiscali riportate dall’art. 6 della legge n. 112/2016. Per essere più precisi, il trust assicura la piena esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni (Comma 4), nell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa all’atto del conferimento dei beni (Comma 5), oltre all’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti posti in essere o richiesti dal Trustee (Comma 7).


Nel caso in cui, il beneficiario dovesse venire a mancare, l’eventuale patrimonio residuo all’interno del Trust sarà trasmesso e sottoposto a tassazione in funzione del grado di parentela degli eredi con il disponente, rispettando i limiti e le esenzioni previste in materia di successione e donazione (di cui al Decreto-legge del 3 ottobre 2006 n. 262 – art. 3 Commi 47 e 48),


Inoltre, qualora all’interno dell’atto di trust sia stata prevista la devoluzione di potenziali beni residui ad ulteriori soggetti deboli, su tali trasferimenti, si concretizzerà una franchigia dal valore di 1,5 milioni di euro, indipendentemente dal grado di parentela intercorrente con il disponente (comma 49 bis del citato DL 262).


Infine, è utile ricordare che, in linea generale, i beni conferiti all’interno di un trust devono essere utilizzati sempre ed esclusivamente per portare a compimento l’obiettivo imposto alla costituzione dello stesso e nell’interesse esclusivo dei beneficiari. Ciò in quanto, nonostante la proprietà dei beni sia trasferita al trustee, esso è tenuto a portare a termine il programma fissato dal disponente al momento dell'atto istitutivo agendo, come detto, nell’esclusivo interesse dei beneficiari.


In conclusione, questo strumento permette di donare maggiore tranquillità a quelle famiglie in cui vi siano persone con gravi disabilità, togliendo loro, almeno in parte, le preoccupazioni per il futuro dei loro cari.

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