Il Trust è uno strumento che a determinate condizioni può portare sostanziali benefici in materia impositiva a favore del disponente nonché del trust stesso e quindi, in ultima analisi, a favore dei beneficiari.
Come è noto, l’imposizione fiscale relativa ai trust è demandata dalla Convenzione dell’Aja (art. 19) ai singoli Stati, per cui, anche in Italia, in tale ambito, vi sono state leggi, circolari e sentenze che hanno fornito disposizioni e orientamenti in materia anche con riferimento alle imposte indirette; è bene specificare che tra tali imposte vanno annoverate:
· IVA
· Imposta di registro
· Imposta di bollo
· Imposta sulle donazioni e successioni
· Imposte ipotecarie e catastali
In tal senso, di particolare rilevanza sono le circolari n.48/E del 6 agosto 2007 nella quale l’Agenzia delle Entrate ha diramato specifiche disposizioni in materia di imposte in capo ai trust.
Nella circolare vengono analizzati i momenti principali ai fini dell’imposizione indiretta del trust, ovvero:
- Atto istitutivo
- Atto di destinazione (ovvero di dotazione in trust)
- Operazioni effettuate durante l’esistenza del trust
- Trasferimento di beni o diritti al beneficiario o beneficiari finale
nonché le principali imposte indirette che analizziamo di seguito:
a) IVA. Il trust (qualora fiscalmente residente in Italia) avrà il proprio codice fiscale e sarà soggetto IVA solo se esercita attività commerciale. Va sottolineato che un trust istituito ai fini di ‘asset protection’ o a fini successori o a salvaguardia di soggetti deboli non esercita tale attività e quindi non sarebbe soggetto a IVA.
b) Imposta di registro. Questa imposta è dovuta ogni volta che venga richiesta la registrazione di un atto ed è normalmente commisurata ai valori in esso espressi. Anche in questo caso è bene sottolineare che l’istituzione di un trust (qualora atto separato rispetto all’atto di destinazione) presenta notevoli vantaggi in quanto:
1. Se non è disposto per atto pubblico (es. trust internazionale) non sconta alcuna imposta di registro.
2. Se è disposto per atto pubblico sconta imposta di registro in misura fissa e non proporzionale al patrimonio conferito.
c) Imposta sulle donazioni e successioni. Il trust, comportando l’originazione di un ‘vincolo di destinazione’ è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni.
Tuttavia, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale è necessario avvenga un trasferimento definitivo di ricchezza e tale condizione non è realizzata né dall’atto istitutivo di trust, né da quello di dotazione patrimoniale, bensì solo dall’eventuale attribuzione finale in capo al beneficiario.
Il momento impositivo, come più volte confermato dalla giurisprudenza italiana, non è all’atto di conferimento, ma al momento dell’effettivo trasferimento dei beni o diritti ai beneficiari finali.
E’ interessante sottolineare come, qualora in un trust siano conferite quote sociali o azioni, come accade solitamente nei trust realizzati per il passaggio generazionale dell’azienda, la Risoluzione n. 110/E del 23 aprile 2009, precisa che su queste ultime vige l’esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni a condizione che:
- I beneficiari finali siano i discendenti e/o coniuge del disponente;
- La durata del trust sia superiore ai 5 anni;
- Il trust sia irrevocabile ma non discrezionale;
- il trustee deve detenere il controllo delle società conferite per almeno 5 anni dalla data di conferimento.
d) Imposta ipotecaria e catastale. Queste imposte si applicano ogni qualvolta vengano trasferiti degli immobili da un soggetto ad un altro ed è commisurata all'imponibile che viene calcolato per l'imposta di registro (o per l'imposta di successione, nel caso di una successione).
Anche in questo caso, l’istituzione del trust presenta un vantaggio, in quanto permette al disponente di trasferire i suoi beni immobili a favore del trust assoggettandolo a tassazione in misura fissa (di euro 200 cadauna) e non proporzionale, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Ordinanza numero 30821 del 26 novembre 2019).
In conclusione, si può affermare che ai fini tributari indiretti, la costituzione di un trust o l’aggiunta di beni in un trust già istituito, possa rivelarsi un vantaggio che, pur nel pieno rispetto delle norme vigenti, merita di essere sfruttato.