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Quanto costa un trust?



Il trust è uno strumento elastico ed estremamente duttile permette, praticamente, di adattarsi a qualsiasi esigenza, sempre nell’ambito del rispetto delle normative vigenti.

Negli ultimi anni, l’istituzione di questi atti da parte di personalità di spicco italiane (ed estere), ne ha aumentato la visibilità e la popolarità. Tuttavia, ha involontariamente dato l’idea che questo strumento possa essere utilizzato esclusivamente (o quasi) da coloro che possiedono grandi patrimoni da salvaguardare e tramandare nel tempo: ciò è semplicemente falso!

Infatti, il punto fondamentale quando si istituisce un trust è che esso risponda ai bisogni della persona che lo vuole istituire: la dimensione del patrimonio non conta particolarmente (si pensi per esempio a chi intenda metter in un trust un brevetto, assegnandogli un valore simbolico in quanto inizialmente non esistono dati storici relativi ai ricavi di vendita ed alla redditività dei prodotti brevettati).

In altre parole, si può affermare che questo strumento è alla portata di molti e può portare significativi vantaggi a qualunque tipo di disponente e beneficiario.

E’ peraltro opportuno (e interessante) analizzare i costi associati all’istituzione e alla gestione del trust.

Essendo uno strumento che si adatta facilmente ad ogni esigenza, anche i costi variano a seconda della tipologia dei beni segregati nel trust e ai compiti che il trustee deve svolgere per la loro amministrazione.

Il primo costo da considerare è quello legato allo studio di fattibilità e redazione dell’atto istitutivo.

Essendo infatti il trust uno strumento che va adattato alle singole esigenze, è necessario progettarlo praticamente ogni volta, adattando e modificando la documentazione coerentemente. Quindi, per ovvi motivi, il costo relativo non può essere standardizzato in quanto dipende dalla difficoltà e complessità del progetto, dal numero e tipologia dei beni che si vogliono inserire all’interno del trust (e non dal loro valore), e da numerosi altri fattori.

Lo studio di fattibilità è fondamentale per evitare di creare un trust (che è comunque un rapporto a lungo termine) viziato da errori di forma (o di sostanza). Lo studio viene fatto dal Trustee, eventualmente in collaborazione con i professionisti scelti dal Disponente.

Qualora si trattasse di un trust interno, e quindi costituito dinnanzi ad un notaio, vanno considerati gli onorari del notaio e le imposte (catastali e ipotecarie) relative agli eventuali trasferimenti di proprietà immobiliari o di mobili registrati e quote di s.r.l.

Successivamente all’istituzione del trust, sono previsti dei costi relativi al suo mantenimento ed alla gestione, da parte del Trustee, dei beni conferiti.

Anche in questo caso, essi sono variabili e dipendono dalle mansioni che il Trustee dovrà espletare durante la vita del trust, poiché, a seconda della loro tipologia, ad oneri amministrativi diversi dipendono costi differenti a carico del trust.

In linea di principio, possono essere previste due tipologie di commissioni:


a) Commissione di Amministrazione

Questa commissione è relativa alle attività amministrative del Trustee e include tutte le attività non gestionali, quali ad esempio: tenuta della contabilità, predisposizione del rendiconto annuale, partecipazione alle (eventuali) assemblee, gestione dei conti correnti, predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

Normalmente, questa commissione non è proporzionale al valore dei beni, ma alla quantità di essi (esempio numero delle società o degli immobili conferiti).


b) Commissione di responsabilità

Questa commissione attiene alle attività più propriamente di gestione ed è proporzionale alla complessità dei beni conferiti. Include l’attività di relazione con gli asset manager, i beneficiari ed i guardiani;

Queste commissioni sono ricorrenti e sono normalmente percepite all’inizio di ciascun anno solare.


Infine, vanno ricordate altre due voci di costo:

a) Commissioni a favore del Guardiano.

È questa una voce eventuale; infatti qualora il guardiano del trust (scelto dal disponente e non dal Trustee) svolga questa attività professionalmente, potrà richiedere un compenso.


b) Commissioni di Distribuzione, di Scioglimento e/o di sostituzione del Trustee.

Queste commissioni sono dovute a fronte delle attività necessarie per effettuare distribuzioni del patrimonio del Trust, per eseguirne lo scioglimento e/o per trasferire l'incarico ad un altro Trustee o co-trustee.


In un trust creato in modo professionale, non esistono costi nascosti; è altresì evidente che il costo annuo complessivo (che infine non è molto più alto di una assicurazione sulla vita e può essere quantificabile complessivamente intorno al 2% del patrimonio in Trust) deve essere in qualche modo giustificato dalla volontà del disponente di creare il trust.


In conclusione, si può affermare che il Trust è uno strumento che può essere preso in considerazione da molti per raggiungere gli obiettivi che intende raggiungere, in modo assolutamente chiaro e ad un costo, come si è visto, competitivo.

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