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PRINCIPI BASE DEL TRUST
Qualsiasi tipo di proprietà può essere inserita in un Trust senza vincoli di sorta, e l’uso del Trust può essere molteplice e articolato.
Il Trust che in Italia è da sempre stato utilizzato è il classico Testamento Olografo o Testamento Semplice.
I principali problemi di questo tipo di Trust (testamento) sono:
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La legge italiana impone alcune regole base sui testamenti, quindi è molto limitata la sua applicazione. Infatti, se si decide di lasciare una parte dei propri beni a chi ci ha accompagnati per una vita (ma senza vincolo matrimoniale o senza unione civile), o ad un amico che si è preso cura di noi durante gli ultimi anni, questa azione sarà sicuramente impugnata e forse annullata dai legittimi eredi.
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Il testamento è applicabile solo dopo la morte. Se il testamentario fosse esclusivamente malato, senza possibilità di comunicazione, il testamento non è applicabile lasciando non legittimi eredi, figli con problemi, ma anche una consorte non esperta negli affari di famiglia, in balia di mille problematiche.
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I testamenti possono essere multipli (redatti più volte) e spesso impugnabili.
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Anche dopo che il testamento è stato aperto ed eseguito, per anni a seguire, potrebbe comparire un legittimo erede e chiedere il parziale annullamento.
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I testamenti non possono proteggere i nostri beni.
Il Trust, grazie alla sua superiorità normativa, costruita nei secoli è la soluzione ideale.
Uno dei più significanti aspetti del Trust è l’abilità di partizionare i beni e tenere conto dei desideri del disponente, assegnando gli stessi a chi desiderate con la sicurezza che tutto venga rispettato.
Il Trustee non può fallire, in quanto i beni sono segregati sia in termini bancari che legali.
Il trust tipo, è un contratto scritto tra il Disponente o Settlor (colui che mette i beni) ed il Trustee (colui che li amministra) indicando i Beneficiari o Beneficiary (coloro che avranno i benefici del contratto).
Queste tre figure devono essere chiaramente identificate.
Esiste un’eccezione che è il “discretionary trusts”, dove il Trustee ha il potere di decidere i beneficiari (persone non nate alla data del Trust, per esempio nipoti, oppure donazioni benefiche).
